Con una Circolare del 29 luglio 2011 il Ministero del Lavoro ha chiarito i requisiti per poter essere identificati come “organismi paritetici”.
Il D.lgs. n. 81/2008 definisce sinteticamente all’art.2 questi soggetti e li individua in quegli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il D.Lgs. n. 81/2008 è bene ricordare, assegna a questi soggetti compiti importanti (art. 51), quali quelli di:
- supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgere e promuovere attività di formazione;
- asseverare l’adozione dei modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 30 del Decreto stesso e di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio Rls aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e gli Rlst correlati.
Diventa quindi necessario anche per le imprese capire quali soggetti possono agire in conformità ai requisiti di legge.
La Circolare offre indicazioni rilevanti a riguardo e indica quali elementi debbono essere considerati per definire un “organismo paritetico” conforme al D.lgs. n. 81/2008, ovvero:
- essere espressione di associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- essere organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda;
- essere soggetto operante nel settore di riferimento dell’azienda (es. commercio) e “non in diverso settore”;
- essere presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.